| ATTO COSTITUTIVO E STATUTO |
| ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATOSidareVia Libertà, 3 36060 Pianezze San Lorenzo (VI) ATTO COSTITUTIVO STATUTO TITOLO I TITOLO I ART. 1 1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato, denominata: <<SIDARE O.N.L.U.S.>> che assume la forma giuridica di associazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali. 2. L’organizzazione ha sede in Via Libertà, 3 nel comune di Pianezze San Lorenzo 36060 (VI). ART. 2 2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. ART. 3 1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa. ART. 4 1. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza de presenti. ART. 5 1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile. FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE ART. 6 1. La specifica finalità dell’organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo di sviluppare: ART. 7 1. L’organizzazione di volontariato opera nella regione VENETO e nazionale. GLI ADERENTI ART. 8 Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà. L’ammissione all’organizzazione è deliberata dalla assemblea, su domanda (scritta) del richiedente che deve essere accolta dal Comitato esecutivo. ART. 9 1. Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione. 2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto. 3. Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge . ART. 10 1. Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. 2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede. ART. 11 1. L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. 2. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ comunque ammesso adire al giudice ordinario. GLI ORGANI ART. 12 1. Sono organi dell’organizzazione: l’assemblea, il comitato direttivo ed il presidente. Tutte le cariche sociali sono gratuite. CAPO I: L’assemblea ART. 13 1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione. 2. L’assemblea è presieduta da un presidente nominato dagli aderenti. ART. 14 L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per la approvazione del bilancio consuntivo. Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto contenente l’ordine del giorno almeno n. 20 giorni prima. ART. 15 In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio. Non è ammessa delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile). ART. 16 1. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l’approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione. 2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.
ART. 17 1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. 2. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell’organizzazione. 3. Ogni aderente dell’organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
CAPO II: Il comitato esecutivo ART. 18 1. Il comitato esecutivo è composto da 7 (sette) membri, eletti dall’assemblea tra gli aderenti. 2. Il comitato esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti . ART. 19 1. Il presidente dell’organizzazione è il presidente del comitato esecutivo ed è nominato dall’esecutivo stesso tra i membri designati dalla assemblea. ART. 20 1. Il comitato esecutivo dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni. 2. Il comitato esecutivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente. 3. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono assunte a maggioranza dei presenti. CAPO III: Il presidente ART. 21 1. Il presidente è eletto dall’esecutivo tra i suoi componenti eletti dalla assemblea, a maggioranza dei presenti. ART. 22 Il presidente dura in carica quanto il comitato esecutivo. Almeno 20 giorni prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente. ART. 23 Il presidente rappresenta l’organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l’organizzazione. Il presidente presiede il comitato esecutivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell’assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell’organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti. Ha la rappresentanza legale della associazione; firma ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione con facoltà di intrattenere conti correnti con istituti di credito in nome della associazione , con firma disgiunta o congiunta al Vice Presidente o altro rappresentante da egli stesso appositamente delegato; firma atti, contratti e negozi giuridici per conto della associazione che rappresenta fino in giudizio. LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI) ART. 24 1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da: ART. 25 1. I beni dell’organizzazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. 2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati. 3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti. 4. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi 5. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 26 I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall’assemblea. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all’associazione. ART. 27 1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall’esecutivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. 2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. ART. 28 1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; 2. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91; ART. 29 1. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale. IL BILANCIO ART. 30 1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. 2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso; 3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. ART. 31 1. Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Comitato esecutivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; 2. Il conto consuntivo è elaborato dal Comitato esecutivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno trascorso. ART. 32 1. I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo dei collegio dei revisori del conto che in merito esprimono il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti. 2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate; 3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all’assemblea. ART. 33 1. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea a maggioranza dei presenti. 2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione venti giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente; 3. Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea a maggioranza dei presenti entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; 4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione venti giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente. LE CONVENZIONI ART. 34 1. Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato esecutivo; 2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell’organizzazione. ART. 35 1. La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato. ART. 36 1. Il Comitato esecutivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione. DIPENDENTI E COLLABORATORI ART. 37 1. L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91. 2. I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione. 3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. ART. 38 1. L’organizzazione di volontariato, per sopperire a particolari necessità, può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo; 3. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. LA RESPONSABILITA’ ART. 39 1. Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91. ART. 40 1. L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. ART. 41 1. L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa. RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI ART. 42 1. L’organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati. DISPOSIZIONI FINALI ART. 43 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Nomina del secondo Comitato esecutivo ed attribuzione cariche sociali I soci fondatori, costituenti la assemblea degli aderenti, decidono, concordemente tra loro di dare vita al secondo Comitato esecutivo che rimarrà in carica per il triennio 2011 – 2013. Contestualmente, i componenti del secondo esecutivo, attribuiscono le seguenti cariche sociali: - CISCATO Ombretta – Presidente - CISCATO Sandra – Vice presidente - RUSSO Mirella – Segretario Tale esecutivo rimarrà in carica sino al 31/12/2013; le cariche sociali saranno rinnovate alla prima assemblea utile e così successivamente, di triennio in triennio. Fatto, letto e sottoscritto a Pianezze San Lorenzo il 25 Marzo 2011 |